Convenzione

Art. 17

Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni

In vigore dal 5 gen 2006
Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni 1. Lo Stato di residenza accorda all'Ufficio consolare ogni facilitazione possibile per lo svolgimento delle sue funzioni e adotta tutte le misure necessarie per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione. 2. I locali consolari non potranno essere utilizzati per fini incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-17

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Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo