Convenzione
Art. 17
17 / 76Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni
In vigore dal 5 gen 2006
Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni
1. Lo Stato di residenza accorda all'Ufficio consolare ogni facilitazione possibile per lo svolgimento delle sue funzioni e adotta tutte le misure necessarie per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione.
2. I locali consolari non potranno essere utilizzati per fini incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-17