Convenzione

Art. 16

Percezioni consolari

In vigore dal 5 gen 2006
Percezioni consolari 1. L'Ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari. 2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente Articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-16

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Percezioni consolari (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo