Convenzione
Art. 16
Percezioni consolari
In vigore dal 5 gen 2006
Percezioni consolari
1. L'Ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente Articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-16