Art. 15 · Libertà di movimento
Convenzione

Art. 15

15 / 76

Libertà di movimento

In vigore dal 5 gen 2006
Libertà di movimento 1. Lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio consolare la libertà di movimento sul suo territorio. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non sono applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-15