Convenzione
Art. 3
Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle funzioni
In vigore dal 5 gen 2006
Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle funzioni
1. Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare:
a) Lo Stato d'invio trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza la lettera patente sulla nomina del Capo dell'Ufficio consolare;
b) dopo la presentazione della lettera patente lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare l'exequatur gratuitamente ed entro il termine più breve possibile;
c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur, esso non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto,
d) il Capo dell'Ufficio consolare potrà cominciare a esercitare le proprie funzioni dopo che lo Stato di residenza gli avrà rilasciato l'exequatur;
e) in attesa della concessione dell'exequatur lo Stato di residenza può autorizzare il Capo dell'Ufficio consolare ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni;
f) dopo la concessione al Capo dell'Ufficio consolare dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorità competenti della circoscrizione consolare e adatta le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.
2. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari:
a) lo Stato d'invio notifica anticipatamente alle autorità competenti dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e degli impiegati consolari;
b) lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che non sono Capo dell'Ufficio consolare all'esercizio delle loro funzioni consolari;
c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari, esso non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto;
d) il funzionario consolare che non è Capo dell'Ufficio potrà esercitare le proprie funzioni solo dopo che lo Stato di residenza gli avrà rilasciato l'autorizzazione;
e) prima della concessione dell'autorizzazione lo Stato di residenza può autorizzare il funzionario consolare ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni;
f) dopo la concessione al funzionario consolare dell'autorizzazione o di una autorizzazione provvisoria ad espletare le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorità competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinché il funzionario consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-3