Convenzione

Art. 66

Esenzione fiscale dei locali consolari

In vigore dal 5 gen 2006
Esenzione fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio sia proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica alle imposte e tasse che, in base alla legislazione dello Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato un contratto con lo Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-66

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Esenzione fiscale dei locali consolari (Art. 66 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo