Convenzione

Art. 62

Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi

In vigore dal 5 gen 2006
Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi 1. Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 2. In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica italiana possono esercitare nel territorio dell'Ucraina funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione consolare di competenza di detti funzionati.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-62

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