Convenzione
Art. 60
Esercizio di altre funzioni consolari
In vigore dal 5 gen 2006
Esercizio di altre funzioni consolari
I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:
a) tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-60