Convenzione

Art. 60

Esercizio di altre funzioni consolari

In vigore dal 5 gen 2006
Esercizio di altre funzioni consolari I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che: a) tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza; b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-60

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Esercizio di altre funzioni consolari (Art. 60 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo