Convenzione
Art. 58
Misure in materia di successione in casa di decesso a bardo
In vigore dal 5 gen 2006
Misure in materia di successione in casa di decesso a bardo
1. In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del Comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni o il funzionario consolare hanno competenza esclusiva per fare l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e compiere tutti gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti.
2. Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario dei beni, di cui una copia conforme è consegnata dallo stesso alle Autorità dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per la conservazione dei beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso e, se del caso, per la liquidazione della successione.
3. I funzionari consolari che esercitano i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, devono agire in conformità alla legislazione dello Stato di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-58