Convenzione
Art. 64
Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunità
In vigore dal 5 gen 2006
Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunità
1. Gli della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali Uffici consolari sono regolati dagli della presente Convenzione.
2. Gli comma 3, 23 e 30 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli .
3. I privilegi e le immunità previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. La trasmissione di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari ò ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-64