Art. 41 · Notifica di alti giudiziari
Convenzione

Art. 41

41 / 76

Notifica di alti giudiziari

In vigore dal 5 gen 2006
Notifica di alti giudiziari I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extragiudiziari e documenti processuali destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi tra le Parti Contraenti o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277#art-c-41