Convenzione›Titolo V
Art. 23
Riserve
In vigore dal 17 nov 1999
Riserve
1. Ciascuno Stato membro dichiara, all'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2, che si avvale di una o più delle riserve previste ai seguenti articoli:
a) , paragrafo 3,
b) , paragrafo 3,
c) , paragrafo 2,
d) , paragrafo 2.
2. Non sono ammesse riserve diverse da quelle espressamente previste.
3. Ciascuno Stato membro può ritirare, in qualsiasi momento, una sua riserva. Questa cessa di produrre effetti novanta giorni dopo la notificazione del ritiro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-23