ConvenzioneTitolo V

Art. 21

Assistenza giudiziaria

In vigore dal 17 nov 1999
Assistenza giudiziaria La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione dell' della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell' della convenzione concernente la procedura civile, del 10 marzo 1954, e dell' della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia del 25 ottobre 1980, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-21

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