Convenzione›Titolo V
Art. 19
Applicazione degli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia del 1965
In vigore dal 17 nov 1999
Applicazione degli della convenzione dell'Aia del 1965
Gli della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1 965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale si applicano per gli atti di citazione, o atti equivalenti, trasmessi ai sensi della presente convenzione come si applicano a siffatti documenti trasmessi ai sensi della convenzione dell'Aia e pertanto:
1. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e il convenuto non compare, il giudice è tenuto e soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:
i) o che l'atto è stato notificato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
ii) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente convenzione
e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi;
b) ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare, all'atto della notifica di cui all', paragrafo 2, che i propri giudici, nonostante le disposizioni della lettera a), e benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o della consegna sia stata ricevuta, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:
i) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente convenzione;
ii) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;
iii) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione.
c) Le lettere a) e b) non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa;
2. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso ad un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e una decisione è state emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:
i) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
ii) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.
b) La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulate entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
c) Ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare all'atto della notifica di cui all', paragrafo 2, che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purchè tele termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.
d) Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.
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