ConvenzioneSez. II

Art. 14

Notificazione per posta

In vigore dal 17 nov 1999
Notificazione per posta 1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro. 2. Ciascuno Stato membro può specificare, all'atto della notificazione di cui all', paragrafo, 2 o in qualsiasi altro momento, le condizioni nelle quali accetta la notificazione di atti giudiziari per posta.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-14

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