ConvenzioneTitolo IISez. I

Art. 11

Spese

In vigore dal 17 nov 1999
Spese 1. La notificazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non pub dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto. 2. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate: a) dall'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto, b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-11

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