ConvenzioneTitolo IISez. I

Art. 7

Notificazione dell'atto

In vigore dal 17 nov 1999
Notificazione dell'atto 1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione dell'atto conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto oppure secondo la forma particolare chiesta dall'organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro. 2. Le procedure necessarie alla notificazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile effettuare la notificazione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, l'organo ricevente lo comunica all'organo mittente mediante il certificato il cui modello è nell'allegato, compilato secondo quanto disposto all', paragrafo 2. Ii termine è calcolato conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-7

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