ConvenzioneTitolo IISez. I

Art. 8

Rifiuto di ricezione dell'atto

In vigore dal 17 nov 1999
Rifiuto di ricezione dell'atto 1. L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione se è redatto in una lingua diverse da una delle seguenti lingue: a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione, oppure b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario. 2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato previsto all' e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-8

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