Convenzione›Titolo II›Sez. I
Art. 8
Rifiuto di ricezione dell'atto
In vigore dal 17 nov 1999
Rifiuto di ricezione dell'atto
1. L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione se è redatto in una lingua diverse da una delle seguenti lingue:
a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione,
oppure
b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.
2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato previsto all' e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-8