ConvenzioneTitolo IISez. I

Art. 9

Data della notificazione

In vigore dal 17 nov 1999
Data della notificazione 1. La data della notificazione dell'atto, effettuata in applicazione dell', è quella in cui l'atto è stato notificato conformemente alla legge dello Stato membro richiesto, fatto salvo quanto disposto dell'. 2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o in pendenza nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista della legge di detto Stato membro. 3. All'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che non applicherà i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-9

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