Convenzione›Titolo V
Art. 24
Adozione e entrata in vigore
In vigore dal 17 nov 1999
Adozione e entrata in vigore
1. La presente convenzione è sottoposta a adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato che procede per ultimo e questa formalità.
4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notificazione di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la convenzione, ad eccezione dell', è applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni si applicano novanta giorni dopo la data del loro deposito.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-24