Convenzione›Titolo V
Art. 20
Rapporto con altri accordi o intese
In vigore dal 17 nov 1999
Rapporto con altri accordi o intese
1. La presente convenzione lascia impregiudicati gli accordi o le intese, vigenti o futuri, tra due o più Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea e che contengono disposizioni su materie disciplinate della presente convenzione.
2. Gli Stati membri comunicano al depositario della presente convenzione:
a) copia degli accordi o delle intese menzionati al paragrafo 1;
b) qualsiasi denuncia di detti accordi o intese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-20