Convenzione›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 17 nov 1999
Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione in un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-16