ConvenzioneSez. II

Art. 13

Notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

In vigore dal 17 nov 1999
Notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari 1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro. 2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati a cittadini dello Stato membro d'origine.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-13

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