Convenzione›Titolo II›Sez. I
Art. 10
Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato
In vigore dal 17 nov 1999
Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato
1. Quando le procedure relative alla notificazione dell'atto sono state espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante il formulario in allegato che è inoltrato all'organo mittente, corredato, in caso di applicazione dell', paragrafo 5, di copia dell'atto notificato.
2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. All'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-10