ConvenzioneTitolo IISez. I

Art. 10

Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato

In vigore dal 17 nov 1999
Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato 1. Quando le procedure relative alla notificazione dell'atto sono state espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante il formulario in allegato che è inoltrato all'organo mittente, corredato, in caso di applicazione dell', paragrafo 5, di copia dell'atto notificato. 2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. All'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-10

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