ConvenzioneTitolo IISez. I

Art. 4

Trasmissione degli atti

In vigore dal 17 nov 1999
Trasmissione degli atti 1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'. 2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, e condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme e quello del documento spedito e che tutte le indicazioni che esso comporta siano facilmente comprensibili. 3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sulla base del formulario in allegato. Il formulario è compitato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingue o in una della lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. A questo scopo, all'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2 ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario 4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti. 5. Quando l'organo mittente desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all', esso trasmette l'atto da notificare in due esemplari.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-4

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