ConvenzioneTitolo IISez. I

Art. 5

Traduzione dell'atto

In vigore dal 17 nov 1999
Traduzione dell'atto 1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all'. 2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tele spesa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-5

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