Convenzione
Art. 2
Organi mittenti e riceventi
In vigore dal 17 nov 1999
Organi mittenti e riceventi
1. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorità o altre persone, in appresso denominati "organi mittenti", competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati in un altro Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorità o altre persone, in appresso denominati "organi riceventi", competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali emanati da un altro Stato membro.
3. All'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2, ogni Stato membro può dichiarare che designerà un organo mittente e/o un organo ricevente. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.
4. All'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2, ciascuno Stato membro fornisce le seguenti informazioni:
a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
b) la rispettiva competenza territoriale;
c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
d) le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del formulario il cui modello è nell'allegato;
Gli Stati membri notificano al depositario le eventuali modifiche di tali informazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-2