Convenzione
Art. 3
Autorità centrale
In vigore dal 17 nov 1999
Autorità centrale
Ciascuno Stato membro designa, all'atto della notificazione di cui all', paragrafo 2, un'autorità centrale incaricata:
a) di fornire informazioni agli organi mittenti;
b) di ricercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione;
c) di trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione al competente organo ricevente.
Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-3