Convenzione›Sez. II
Art. 12
Trasmissione per via consolare o diplomatica
In vigore dal 17 nov 1999
Trasmissione per via consolare o diplomatica
Ciascuno Stato-membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di utilizzare la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione, alle autorità di un altro Stato designate e norma dell' o 3.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-12