ConvenzioneSez. II

Art. 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

In vigore dal 17 nov 1999
Trasmissione per via consolare o diplomatica Ciascuno Stato-membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di utilizzare la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione, alle autorità di un altro Stato designate e norma dell' o 3.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-12

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Trasmissione per via consolare o diplomatica (Art. 12 Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e del protocollo concernente l'interpretazione della stessa convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo