ConvenzioneSez. II

Art. 15

Domanda diretta di notificazione

In vigore dal 17 nov 1999
Domanda diretta di notificazione 1. La presente convenzione non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare atti giudiziari direttamente attraverso gli ufficiali ministeriali, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto. 2. Ciascuno Stato membro può, all'atto della notificazione di cui all' , paragrafo 2, dichiarare che si oppone alla notificazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-15

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