Convenzione›Titolo V
Art. 22
Protezione delle informazioni
In vigore dal 17 nov 1999
Protezione delle informazioni
1. Le informazioni, compresi in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi della presente convenzione possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli eventuali diritti delle persone interessate, ai sensi della pertinente legislazione nazionale, di essere informate circa l'uso fatto delle informazioni trasmesse ai sensi della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-22