ConvenzioneTitolo V

Art. 26

Modifiche

In vigore dal 17 nov 1999
Modifiche 1. Ciascuno Stato membro, Parte della presente convenzione, o la Commissione possono proporre modifiche della presente convenzione. Ogni proposta di modifica è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio. 2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Le modifiche approvate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 3. 4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, i formulari in allegato possono essere modificati con una decisione del Consiglio, su proposta del Comitato esecutivo in conformità dell', paragrafo 4, lettera b), di uno Stato membro, Parte della presente convenzione, o della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-c-26

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