Protocollo›Titolo V
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1999
PROTOCOLLO,
STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE
EUROPEA CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, DA PARTE DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DELLA CONVENZIONE RELATIVA
ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26.05.1997,
FACENDO RIFERIMENTO all' della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, che prevede che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente ad interpretare in via pregiudiziale detta convenzione,
DESIDEROSE di disciplinare le condizioni alle quali la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi, su questioni d'interpretazione della convenzione e del presente protocollo,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Conformemente all' della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in appresso denominata la "convenzione", la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione e del presente protocollo.
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