ProtocolloTitolo V

Art. 4

In vigore dal 17 nov 1999
1. L'autorità competente di uno Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione, quando decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o della Corte di giustizia o da una decisione di una giurisdizione di un altro Stato membro indicata nell', paragrafo 1, lettera a) e b), se tale Stato membro è Parte del presente protocollo. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato. 2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla domanda di interpretazione. 3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cessazione degli Stati membri o ad ogni altra autorità designata da uno Stato membro. 4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati membri, alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notificazione, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. 5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta nè la riscossione nè il rimborso delle spese.
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