ProtocolloTitolo V

Art. 8

In vigore dal 17 nov 1999
1. Il presente protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea. 2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. 3. All'atto del deposito del suo strumento di adesione, lo Stato membro aderente indica quale o quali delle sue più alte giurisdizioni ha o hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione di interpretazione ai sensi dell', paragrafo 1 lettera a). 4. Prima che il presente protocollo entri in vigore nei confronti di uno Stato aderente, il Consiglio adotta, e norma dell', paragrafo 2, le necessarie modifiche dell'elenco delle più alte giurisdizioni di cui all', paragrafo 1, lettera a). 5. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua o nelle lingue dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 6. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione oppure alla date di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.
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