Art. 2

In vigore dal 17 nov 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' della convenzione e dall' del protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-rd-2

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