Protocollo›Titolo V
Art. 9
In vigore dal 17 nov 1999
1. Lasciando impregiudicati l', paragrafo 2 e l', paragrafo 4, ogni Stato membro, Parte del presente protocollo, o la Commissione possono proporre modifiche del presente protocollo.
Qualsiasi proposta di modifica è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.
2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Le modifiche così approvate entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-p-9