ProtocolloTitolo V

Art. 7

In vigore dal 17 nov 1999
1. presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure richieste alle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo. 3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte del terzo Stato, membro dell'unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-p-7

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