Protocollo›Titolo V
Art. 3
In vigore dal 17 nov 1999
1. Quando una questione d 'interpretazione è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell', paragrafo 1, lettera a), tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. Quando una siffatta questione è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell', paragrafo 1, lettera b), tale giurisdizione può alle condizioni determinate nel paragrafo 1, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;422#art-p-3