ProtocolloTitolo V

Art. 2

In vigore dal 17 nov 1999
1. Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione: a) le più alte giurisdizioni degli Stati membri elencate in appresso: - in Belgio: "la Cour de cassation - het Hof van Cassatie" e "le Conseil d'Etat - de Raad van Staat", - in Danimarca: "Hojesteret", - in Germania: "die obersten Gerichtstofe des Bundes", - in Grecia: - in Spagna: "el Tribunal Supremo". - in Francia: "la Cour de cassation" e "le Conseil d'Etat". - in Irlanda: "the Supreme Court", - in Italia: "la Corte suprema di cassazione" e "il Consiglio di Stato", - nel Lussemburgo: "la Cour superieure de justice", giudicante in cassazione, - nei Paesi Bassi: "de Hoge Raad", - in Austria: "der Oberste Gerichtshof", "der Verwaltungsgerichtshof" e "der Verfassungsgerichtshof". - in Portogallo: "o Supremo Tribunal de Justica" e "o Supremo Tribunal Administrativo", - in Finlandia: "korkein oikeus/hogsta domstolen", "korkein hallinto-oikeus/hogsta forvaltningsdomstolen", - in Svezia: "Hogsta domstolen", "Regeringsratten", "Arbetsdomstolen" e "Marknadsdomstolen", - nel Regno Unito: "the House of Lords"; b) le giurisdizioni degli Stati membri quando giudicano in grado d'appello. 2. Su richiesta dello Stato membro interessato l'elenco delle più alte giurisdizioni di cui al paragrafo 1 lettera a) può essere modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea.
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