Accordo›Titolo VI
Art. 22
Cooperazione in materia di lotta contro il narcotraffico
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di lotta contro il narcotraffico
1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano e intensificano i loro sforzi nella lotta contro il narcotraffico e le sue molteplici conseguenze, anche a livello finanziario.
2. La cooperazione prevede consultazioni più frequenti e un maggior coordinamento tra le Parti a livello regionale, eventualmente tra le istituzioni regionali competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-22