Accordo›Titolo III
Art. 17
Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente
1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile, le Parti si accertano che nei diversi settori della cooperazione interregionale si tenga conto della necessità di tutelare l'ambiente e di utilizzare in modo razionale le risorse naturali.
2. Le Parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle misure riguardanti la dimensione mondiale dei problemi ambientali.
3. La cooperazione può comprendere in particolare le azioni seguenti:
a) scambi di informazioni e di esperienze, anche in materia di regolamentazioni e di norme;
b) formazione e educazione ambientale;
c) assistenza tecnica, attuazione di progetti comuni di ricerca e, se del caso, assistenza istituzionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-17