AccordoTitolo VI

Art. 21

Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura

In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura 1. Nell'ambito delle rispettive competenze e al fine di favorire la conoscenza delle loro realtà politiche, economiche e sociali, le Parti convengono di rafforzare i loro legami culturali e di illustrare con maggiore chiarezza la natura, gli obiettivi e la portata dei rispettivi processi d'integrazione, onde agevolarne la comprensione da parte dei cittadini. Analogamente, le Parti decidono di intensificare gli scambi di informazioni sulle questioni di reciproco interesse. 2. La cooperazione in questo settore è volta a promuovere i contatti tra mezzi di comunicazione e di informazione di entrambe le Parti, anche attraverso azioni di assistenza tecnica. Possono essere previste anche attività culturali qualora ciò sia giustificato dalla natura regionale.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-21

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