AccordoTitolo VIII

Art. 26

In vigore dal 29 nov 1997
1. Il Consiglio di cooperazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio del Mercato comune del Mercosur e del Gruppo Mercato comune del Mercosur. 2. Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Mercosur.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-26

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