AccordoTitolo VIII

Art. 25

In vigore dal 29 nov 1997
1. È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di vigilare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. 2. Il Consiglio di cooperazione esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati. 3. Il Consiglio di cooperazione può inoltre presentare proposte appropriate, previo accordo tra le Parti. Esso provvede, fra l'altro, a formulare raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo dell'associazione interregionale.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-25

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