Accordo›Titolo VI
Art. 20
Cooperazione in materia di istruzione e formazione
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di istruzione e formazione
1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione in materia di integrazione regionale, sia a livello di giovani e di formazione professionale che nel quadro della cooperazione fra università e imprese.
2. le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze.
3. Le Parti promuovono la conclusione di accordi tra centri di formazione e l'organizzazione di incontri tra gli organismi responsabili dell'insegnamento e della formazione in materia di integrazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-20