Accordo›Titolo IV
Art. 18
Obiettivi e settori di applicazione
In vigore dal 29 nov 1997
Obiettivi e settori di applicazione
1. La cooperazione fra le Parti mira a favorire il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione del Mercosur e comprende tutti i settori in cui si applica il presente accordo.
2. A tal fine, le attività di cooperazione vengono considerate conformi alle richieste specifiche del Mercosur.
3. La cooperazione deve assumere tutte le forme ritenute opportune, in particolare:
a) scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, compresa la creazione di reti informatiche;
b) formazione e sostegno istituzionale;
c) studi e attuazione di progetti congiunti;
d) assistenza tecnica.
4. Le Parti collaborano per sfruttare in modo ottimale le loro risorse in materia di raccolta, analisi, pubblicazione e diffusione delle informazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente necessarie per tutelare il carattere riservato di alcune di queste informazioni. Analogamente, esse convengono di tutelare i dati personali in tutti i settori in cui sono previsti scambi di informazioni tramite reti informatiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-18