Accordo›Titolo III
Art. 16
Cooperazione in materia di telecomunicazioni e di tecnologie dell'informazione
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di telecomunicazioni e di tecnologie dell'informazione
1. Le parti decidono di avviare una cooperazione nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione onde favorire il loro sviluppo economico e sociale, promuovere la società dell'informazione e agevolare la modernizzazione della società.
2. Le azioni di cooperazione previste tendono in particolare a:
a) facilitare l'avvio di un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione e promuovere gli scambi di informazioni sulla normalizzazione, sulle prove di conformità e sulla certificazione in materia di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni;
b) diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda le reti digitali di servizi integrati, la trasmissione di dati e la creazione di nuovi servizi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione;
c) favorire l'avvio di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico e industriale nel settore delle nuove tecnologie di comunicazione, della telematica e della società dell'informazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-16