Accordo›Titolo III
Art. 12
Promozione degli investimenti
In vigore dal 29 nov 1997
Promozione degli investimenti
1. Le Parti si sforzano di creare, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole allo sviluppo degli investimenti reciprocamente vantaggiosi.
2. La cooperazione in questo settore si attua, tra l'altro, attraverso le azioni seguenti:
a) organizzazione sistematica di scambi di informazioni, nonché individuazione e divulgazione delle normative e delle possibilità d'investimento;
b) creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra gli Stati membri della Comunità e degli Stati parti del Mercosur, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
c) promozione delle joint venture, soprattutto tra piccole e medie imprese.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-12