Accordo›Titolo II
Art. 9
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
1. Le Parti decidono di cooperare in materia di proprietà intellettuale onde promuovere gli investimenti, il trasferimento di tecnologie, gli scambi commerciali e tutte le attività economiche connesse, nonché prevenire le distorsioni.
2. Compatibilmente con le rispettive legislazioni, normative e politiche e in conformità con gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, le Parti garantiscono una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, che convengono di rafforzare all'occorrenza.
3. Ai fini del paragrafo precedente, la proprietà intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi di fabbrica o commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e le topografie dei circuiti integrati.
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